Le Costituzioni nascono per stabilire dei principi generali, fondamentali, di uno Stato.
Un vero faro per tutte le leggi che successivamente si inseriranno in questa cornice giuridica (se la consideriamo “costituzione materiale”) ovvero un equilibrio dinamico dei poteri di gruppi (se la consideriamo espressione di una società costantemente in evoluzione).
Quest’anno, come ormai tutti sanno, ricorre il 150esimo compleanno dell’Unità d’Italia ed è tutto un fiorire di iniziative e di polemiche politiche che testimoniano, di fatto, la divisione in cui si contorce un paese in bilico tra la sopravvivenza e il declino, ma che possono considerarsi, bene o male, come delle riflessioni sui principi fondanti di una Nazione e quindi sulla Costituzione.
L’analisi critica che volevo fare è una lettura non giuridica ma politica o meglio, come è usuale in questo blog, un esercizio di libero pensiero, senza pregiudizi.
Non mi metterò a fare una lettura critica dettagliata su tutti i 139 articoli più le disposizioni transitorie: lo scopo è vederla dall’alto ossia vedere la sua struttura logica e individuare i punti più sensibili.
La struttura è abbastanza semplice: la prima parte si occupa dei principi fondamentali, la seconda dei diritti e doveri dei cittadini,la terza delle istituzioni dello stato e infine ci sono le disposizioni transitorie.
Inizio proprio da quest’ultime e poi a procedo a ritroso.
Perchè ostinarsi a chiamare transitorie delle disposizioni ancora oggi valide, nonostante la Costituzione sia entrata in vigore fin dall’inizio del 1948?
Nel 2002 è stata, per esempio, abrogata la XIII disposizione che vietava ai maschi savoiardi di entrare in Italia.
Due perplessità: perchè una Costituzione si occupa di eventi contigenti? E’ comprensibile che in alcuni momenti storici ci possa essere la necessità di regolare alcune situazioni straordinarie attraverso delle disposizioni di leggi, ma perchè richiedere questo sforzo a livello costituzionale? Con lo stesso criterio si dovrebbe allora richiedere una nuova Costituzione “provvisoria” per disciplinare- che so io- la conformazione di alcuni partiti politici o alcuni diritti non individuati nei principi fondamentali o qualsiasi altra necessità di una certa importanza che ci possa essere in un dato momento.
La seconda perplessità è legata per esempio alla disposizione che vieta la costituzione del partito fascista.
Disposizione mai applicata, vista l’esistenza del MSI e di altri movimenti chiaramente legati all’idea fascista e inneggianti Mussolini e compagni.
Che senso ha indicare- e indicarlo addirittura in Costituzione- un divieto che poi non è mai stato applicato? In base a quale criterio? Qui la Costituzione mostra il suo essere storico, non universale. Non sarebbe stato meglio definire dei divieti di costituzione di partiti fondati sulla violenza o che violano determinati critiri o valori chiaramente stabiliti nei Principi fondamentali, cioè nella prima parte della Costituzione?
L’immagine che se ne ricava è di un paese non serio, dove persino la sua legge “fondamentale” non è considerata così importante da essere generale nè così utile da essere applicata veramente.
La seconda parte riguarda l’ordinamento delle istituzioni.
Sicuramente è la parte più tecnica e validamente corretta per una Costituzione.
Certo non si comprendono o fanno sorridere articoli tipo :
Art 62: “le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre”: era così necessario stabilire in una legge fondamentale il giorno preciso per riunirsi?
Art.98: Gli impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione: perchè tutti gli altri cittadini sono al servizio di se stessi?
Frase retorica completamente priva di senso
Art.101 “la giustizia è amministrata in nome del popolo”: non mi sembra che ci sia una consultazione popolare ogni volta che si “amministra” la giustizia?
Per non dire poi cosa pensare di :
-il divieto di essere contemporaneamente eletti nelle due camere…si permette però ad un membro governativo di essere anche parlamentare, come a dire non puoi votare due volte la stessa legge, però puoi votare una legge e farla applicare contemporaneamente, in logico contrasto con il principio della separazione dei poteri
– avere stabilito un limite di età per deputati e senatori, tra l’altro così elevato: se il popolo avesse un’insana passione politica per un ventenne, perchè vietarlo addirittura in Costituzione? E poi perchè un condannato si, e un minorenne no?
A cosa serve allora la maggior età stabilita in 18 anni? Maturo sì per ammazzare o guidare (o per entrambe le cose), ma non per esercitare la funzione legislativa?
Dov’è la logica di questo?
La parte prima, sui diritti e doveri dei cittadini, risulta essere, ai fini di questa lettura critica, quella più interessante perchè qui (artt. dal 13 al 54) il cittadino prende forma, diventa vivo, si rapporta allo stato, alla società, al suo essere individuo, ai rapporti con gli altri.
La parte dei rapporti civili (artt. dal 13 al 28) è una delle parti più belle della Costituzione italiana, qui i valori di libertà individuale e collettive sono garantiti e considerati “inviolabili“: la libertà personale, il domicilio, la corrispondenza, la circolazione, le riunioni, le associazioni, la religione, la libertà di esprimere il proprio pensiero, il proprio patrimonio, la difesa dei propri interessi.
Certo anche qui viene da chiedersi perchè i costituzionalisti sono scesi in dettagli non richiesti e non necessari per una legge fondamentale:
Art.21 Perchè parlare di stampa (da non sottoporre, giustamente, ad autorizzazioni o censure) quando poco prima nello stesso articolo si parla di manifestazione tramite la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione?
Certo, non era prevedibile nel 1948 l’avvento di internet, ma se esprimo il mio pensiero tramite gesti posso essere sottoposto a censure o devo richiedere autorizzazione? Non sarebbe stato più prudente mantenere tutto sul generico?
Art.29 Accenno etico evitabile: la famiglia è fondata sul matrimonio (!). Perchè legare i diritti della famiglia al matrimonio? L’etica è un campo minato, diceva infatti lucidamente Cioran: “in ogni uomo sonnecchia un profeta e quando si sveglia c’è un po’ più di male nel mondo“.
Per fortuna, a parte l’indicazione del titolo II (Rapporti etico-sociali) alla fine non c’è molta etica e questo sicuramente fa onore alla nostra Costituzione.
Apprezzabile sicuramente anche il riferimento all’istruzione e al suo diritto esteso a tutti, anzi vale la pena di menzionare la frase usata, quasi poetica:
Art.34 La Scuola è aperta a tutti.
L’ultima parte di questo raggruppamento Sui diritti e doveri dei cittadini, analizza ampiamente gli aspetti economici, parlando ampiamente del lavoro e stabilendo anche dei limiti ben precisi (durata massima, riposo, limiti di età) che la storia ha dimostrato essere determinanti per lo sviluppo dell’individuo, anzi per usare le stesse parole della Costituzione, “sufficiente ad assicurare a sè e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Non si capisce tuttavia perchè non limitarsi a parlare del lavoro in questa parte e inquinare di retoricità assoluta l’art.1, e quindi il primo dei Principi fondamentali della Costituzione italiana.
Non bastava indicare che “l’Italia è una repubblica democratica”? perchè fondata sul lavoro? Non è fondata allora sulla salute, sull’istruzione, sulla libertà dei suoi cittadini o su quant’altro si possa includere in un sistema repubblicano democratico?
E se il cittadino non lavora, per sua scelta o per sua sfortuna, non deve essere patrimonio fondante di una nazione? Per quale motivo?
E’ vero che il cittadino ha il dovere di contribuire al progresso materiale o spirituale della società (art.4), ma non per forza ciò avviene con il lavoro!
Discutibile o quasi incomprensibile poi l’inserimento, dentro delle norme generali, (e in una sottoparte ancora più generale) il riferimento a:
– Art. 6- tutela delle minoranze lingustiche: se si tratta di altro genere di minoranze non c’è tutela?
– Art 7- Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica: perchè così “fondamentali” i Patti Lateranensi? Riferimento storico logicamente inutile…
Oppure alcune imprecisioni:
– Art.8-Tutte le confessioni religiose sono libere di fronte alla legge: e quelle non religiose?
– Art.9-La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica: perchè la cultura è solo umanistica oppure la ricerca solo tecnico-scientifica?
– Art.10- L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: che significa “generalmente riconosciute”? un diritto o un valore è tale perchè tutte le altre nazioni lo applicano? E poi…quale norma è riconosciuta da tutte le nazioni?
Frase completamente senza valore pratico. Addirittura dannosa, se si applicasse realmente un principio di adeguamento automatico alle norme internazionali.
Tutte queste considerazioni portano a una vera ricostituzione della Costituzione, che non è affatto un’eresia, ma neppure va usata per scopi contingenti e politici del momento.
Una Costituzione è, e deve essere, a-temporale, grondante di valori e principi generali, senza alcun riferimento a situazioni, accordi, principi etici destinati ad essere prima o poi obsoleti.
Il libero pensiero, la solidarietà, l’uguaglianza, la dignità, la giustizia, insomma “il pieno sviluppo della persona umana” sono concetti inviolabili ed eterni e inviolabile ed eterna deve essere di conseguenza una Costituzione.
Auguri Costituzione italiana, grazie comunque di esserci e grazie a tutti quelli, conosciuti e non, che ci hanno donato questo bene prezioso.
Francamente a me ha destato sempre grande perplessità l’esordio della costituzione “l’italia è una repubblica fondata sul lavoro”. Credo che i fondamenti di una repubblica siano altri, ed il lavoro, sia pur fondamentale, non è il principio fondante di una repubblica.
Dare al lavoro dignità fondante di uno Stato (repubblicano) ha sicuramente un senso.
Affermare indirettamente che l’Italia sia fondata “solo” sul lavoro (o indicare questo come criterio prevalente) è limitante oltre che retoricamente ipocrita.
In aggiunta, mi verrebbe da citare una raccolta di saggi di Bertrand Russell che i nostri padri costituenti avrebbero fatto bene non solo a leggere ma anche a sottoscrivere: “L’elogio dell’ozio”.